Il bonus di Renzi si allarga !

In una circolare applicativa l’Agenzia delle Entrate infatti ha annunciato che “anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno gli 80 euro”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, la seconda sul bonus di 80 euro previsto dal decreto Irpef, risolve alcuni dei dubbi interpretativi sorti per l’applicazione del credito d’imposta. A partire dalla situazione per i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione, che sono in cassa integrazione o in mobilità. In questi casi il bonus è automatico. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.

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Per quanto riguarda il salario di produttività, i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. La circolare specifica poi gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

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