Le multe per il mancato rispetto dei dPCM sono illegittime

"Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario...In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 è illegittima"

governo giudice di pace di frosinone

Il Giudice di Pace di Frosinone, avv. Emilio Manganiello, con Sentenza n. 516/2020 del 15 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020, ha annullato un verbale della Polizia Stradale di Frosinone dell’11 aprile 2020.




La sentenza entra nel merito della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, nello specifico per la violazione degli articoli 95 e 78 della costituzione. Entra inoltre nel merito della legittimità dei dPCM del governo Conte per violazione dell’articolo 13 della costituzione.

L’11 aprile il signor C.C. veniva multato per aver violato l’obbligo di restare in casa. Ma con il suo avvocato, Giuseppe Cosimato, ha presentato un ricorso, che essendo stato giudicato fondato, gli consentirà di non dover pagare la sanzione.

Riportiamo alcune motivazioni della decisione del giudice:

  • Nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’Autorità giudiziaria con atto motivato.
  • La libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché, ad esempio, pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.

Ma la parte veramente interessante è questa (riportiamo direttamente dalla sentenza):

“Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n.26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b)…”. Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da, addirittura, “agenti virali”.


Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgvo n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: …emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del D.Lgvo n. 1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”. A ciò è doveroso aggiungere che i  nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’art. 78 e dall’ art. 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgvo n. 1/18.

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Sentenza del giudice di pace Frosinone sui DPCM

In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi gli atti di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.m. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.m. della Repubblica italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM invocato dal verbale qui opposto, con conseguenze del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare lo stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi dell’art.5 della legge n.2248 del 1865 all.E”

Andrea Ippolito



 

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