Era atteso per oggi il verdetto della Corte Sportiva d’Appello Nazionale riguardo il ricorso presentato dal Napoli per la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Il verdetto è arrivato e non ha dato ragione agli azzurri, come in realtà lo stesso club partenopeo già si aspettava.
La Corte, presieduta dall’avvocato Piero Sandulli, ha sbattuto la porta in faccia al ricorso, ritenendo che il Napoli abbia trovato con il divieto dell’ASL a non partire per Torino un alibi per non disputare il match. Questo è evidenziato da uno stralcio della sentenza, pubblicata oggi dalla FIGC. “Il comportamento della Società ricorrente nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita.”
Continuando a scorrere il documento prodotto dalla Corte d’Appello, si evince che la decisione è dovuta al fatto che la società di De Laurentiis abbia deciso preventivamente di non presentarsi alla gara e che abbia contattato l’ASL per tentare di trovare una scusa per non incorrere in sanzioni. Ecco cosa si legge:
“La condotta, tenuta dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020 sembra riconducibile, per usare stilemi giuridici propri del diritto penale, alla figura della c.d. ‘actio libera in causa’ che costituisce, come noto, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell’autore al momento del fatto; eccezione, quest’ultima, che trova giustificazione, secondo la migliore dottrina, nel c.d. “dolo di preordinazione”; ed, infatti, anche se, al momento della realizzazione del reato, difetta, nel soggetto agente, la capacità di intendere e di volere, non può sottovalutarsi che è stato egli stesso a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo al precipuo scopo di commettere il reato o prepararsi una scusa. […] La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare.”
Sono quindi confermati la vittoria 3-0 a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica per il Napoli “perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.”
Ma l’iter non si concluderà quest’oggi. Come è noto, il presidente De Laurentiis non accetterà la decisione presa dalla Corte d’Appello sportiva avversa al reclamo e continuerà la sua battaglia legale, presentando ricorso al CONI oppure scavalcando la giustizia sportiva e avvalendosi direttamente della giustizia ordinaria, presentandosi dinanzi al TAR del Lazio.
Salvatore Emmanuele Palumbo