Scuola Mascherine obbligatorie al banco Il TAR Lazio ordina di relazionare le evidenze scientifiche

Il TAR Lazio ordina di desecretare i verbali del CTS sull’utilizzo della mascherina a scuola. Il Tribunale amministrativo dice che la provvisorietà dei provvedimenti è stata violata e che il governo deve dimostrare la necessarietà delle misure adottate.

Prima di addentrarci nei fatti va anticipato che il TAR afferma tre cose importanti:

a) che è necessaria “una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni”;

b) che tali misure si giustificherebbero in base alla temporaneità, ma che sono diventate non temporanee perché vengono continuamente reiterate;

c) che per le mascherine a scuola il governo deve dimostrare di aver attuato un bilanciamento dei valori coinvolti.

Come scrive lo stesso TAR infatti: “dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche al banco” e con distanziamento adeguato“.

Quindi per valutare la legittimità della misura è necessaria desecretare i verbali, oltreché l’udienza di merito.

DPCM 3 novembre 2020

L’ordinanza è pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’art. 1, comma 1, lett. b) DPCM 3 novembre 2020.

L’ordinanza è la risposta al ricorso numero di registro generale 9122 del 2020, proposto dal papà di uno studente di 9 anni delle elementari, il quale è stato rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Scifo e Linda Corrias, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Interno, nei confronti del Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato dal piccolo di 9 anni.

Si attende ora l’udienza pubblica il 10 febbraio 2021.

Perché il ricorso

Il papà di uno scolaro delle elementari “riferisce di fenomeni di difetto di ossigenazione per uso prolungato della mascherina chirurgica durante l’orario scolastico da parte del figlio minore e allega di non poter produrre alcun certificato medico perché il bambino è un soggetto sano”

Al piccolo è stato consegnato dal padre un misuratore (“saturimetro”) per verificare l’ossigenazione durante l’orario di scuola, che poi verrà riscontrata in valori molto bassi, pari a 92. Nella memoria depositata il 18 novembre 2020 viene riferita anche la non collaborazione da parte delle insegnanti, sebbene richiesta dal minore di 9 anni.

La memoria difensiva

Nella memoria difensiva non viene contestato il fatto, ma viene affermato da parte delle amministrazioni, intimate nel costituirsi in giudizio, che “la disposizione del DPCM in argomento appare in linea con le indicazioni fornite sul tema dal Comitato tecnico scientifico (CTS), nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020 (doc. 1), nel quale sono state illustrate le Raccomandazioni tecniche per l’uso della mascherina chirurgica a scuola” (così a pag. 6) e che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota del 9 novembre 2020, indirizzata ai dirigenti scolastici al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi sull’uso delle mascherine, in cui “viene richiamato il parere espresso dal CTS nel verbale n. 124 relativo alla seduta dell’8 novembre 2020, il quale, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle precauzioni previste dalle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31 agosto 2020” (così a pag. 9);

Cosa rileva il Tribunale

Il Tribunale Amministrativo del Lazio rileva invece:

  • “che non risulta depositato il verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 124 dell’8 novembre 2020;
  • che nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, depositato dalla difesa erariale, che si riferisce alla ripresa delle attività scolastiche, si legge: ‘In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: – Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento; …’;
  • che il DPCM impugnato ha imposto l’uso della mascherina, in modo incondizionato sul tutto il territorio nazionale, anche ai bambini di età compresa fra i sei e gli undici anni, specificando che tale obbligo permane durante l’orario scolastico (art. 1 comma 9, lett. s), senza alcuna considerazione né della ‘situazione epidemiologica locale’ né del ‘ontesto socio-culturale’, come indicato dal CTS nel verbale richiamato dalla difesa erariale;
DPCM 3 novembre 2020. art. 1 comma 9, lett. s
DPCM 3 novembre 2020. art. 1 comma 9, lett. s
  •  che l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, emanata ai sensi degli artt. 2 e 3 dello stesso DPCM, non ha annoverato la Sardegna né fra le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 (Puglia e Sicilia) né in quelle che si collocano in uno scenario di tipo 4 (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), scenari entrambi riferiti ad un differente livello di rischio ‘alto’ dal ‘Documento di prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione nel periodo autunno-invernale’, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020 (così si legge nell’ordinanza in parola): classificazione, questa, che appare contraddire la necessità di imporre l’uso della mascherina durante l’orario delle lezioni, anche ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, in una regione, la Sardegna, in cui proprio la ‘situazione epidemiologica locale’ non è stata ritenuta tale da doverla classificare in zona ‘arancio’ o ‘rossa’;
  • che, diversamente da quanto afferma la difesa erariale, il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, pertinente in quanto si riferisce specificamente alla ripresa delle attività scolastiche, non è richiamato nel DPCM impugnato, il quale, viceversa, presuppone ‘i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico’;
  • che non risulta depositata in atti copia dei suddetti verbali”;

Il TAR poi procede, considerato:

  • “che il ricorrente, quanto alla circostanza di fatto dell’abbassamento dei valori di ossigenazione durante l’orario scolastico rilevato sabato 14 novembre 2020 dal minore, ha fornito quanto meno un principio di una prova che appare realmente difficile da acquisire nella misura in cui la misurazione con il ‘saturimetro’ è lasciata all’autonoma iniziativa del minore durante l’orario scolastico, senza alcun ausilio o supporto da parte di un adulto;
  • che, come osservato dal Consiglio di Stato nel decreto n. 6534 del 12 novembre 2020, le cui considerazioni il Collegio condivide e fa proprie, la questione posta dal ricorrente riguarda ‘un profilo di tutela della salute individuale del minore …, rispondente anch’esso – come la tutela della salute pubblica – ad un valore direttamente tutelato dalla Costituzione’;
  • che dal DPCM impugnato non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina;
  • che neanche risulta che il DPCM abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l’uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare ‘la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento’;
  • che, infine, dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche ‘al banco’ e con distanziamento adeguato;
  • che, in definitiva, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris quanto meno con riferimento allo specifico profilo esaminato”.

Il Collegio dunque ritiene che è necessario un “approfondimento da effettuarsi nella naturale sede di merito”, considerate “le numerose e complesse questioni, anche di illegittimità costituzionale, prospettate in ricorso”.


Ritiene inoltre necessarioacquisire dall’amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, copia dei verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 e n. 124 della seduta dell’8 novembre 2020, del Comitato tecnico-scientifico nonché una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l’orario scolastico, basate su specifica istruttoria sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104, dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata;

Cosa prevede il documento dell’UNICEF-OMS

All’interno del documento congiunto UNICEF-OMS del 21 agosto 2020, riportato nella nota Unicef Italia del 22 dicembre 2020, viene consigliato alle istituzioni di “bilanciare una serie di elementi e circostanze ispirando le scelte al principio di salvaguardare il superiore interesse, la salute e il benessere del bambino, di non influire negativamente sul suo sviluppo e sulla sua capacità di apprendimento e di tenere conto della opportunità di implementare raccomandazioni in base al contesto sociale, culturale e geografico di riferimento, tenendo anche conto dei profili umanitari, delle condizioni di disabilità di alcuni bambini o di specifiche condizioni di salute”.

Il documento contiene anche indicazioni per i bambini immunodepressi o pazienti pediatrici, oltreché per i bambini con disabilità. Inoltre procede nello specifico e raccomandando:

  • di non prevedere l’uso della mascherina nei bambini sino ai 5 anni di età,
  • di adottare, per i bambini dai 6 agli 11 anni, un approccio basato sui profili di rischio, tenendo conto (a) dell’intensità della trasmissione del Covid-19 nell’area nella quale il bambino si trova e dei dati aggiornati sul rischio di infezione e trasmissione in questa fascia di età, (b) del contesto sociale e culturale di riferimento, quali usi, abitudini, comportamenti e regole sociali che influenzano le interazioni della comunità e della popolazione, soprattutto in relazione ai minori, (c) della capacità dei bambini di adeguarsi ad un uso appropriato della mascherina e della presenza di una supervisione appropriata di un adulto; (d) dell’impatto potenziale della mascherina sulla capacità di apprendimento e sullo sviluppo psicologico, nonché (e) le ulteriori specifiche valutazioni riferite alla convivenza con persone più anziane, alla frequenza della scuola, alle attività sportive, alle disabilità o altre malattie;
  • infine, per i bambini e adolescenti dai 12 anni in su, di seguire la guida OMS per l’uso delle mascherine negli adulti”.

Andrea Ippolito



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