Il TAR Lazio, con sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020.

Questo è quanto deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 dai magistrati Antonino Savo Amodio, Laura Marzano, Francesca Petrucciani della prima sezione (TAR Lazio).

In seguito al ricorso (r.g. 9424 del 2020) proposto da Associazione Vaccipiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma, Sezione Prima) si è pronunciato affermando l’improcedibilità della “domanda di annullamento del DPCM 3 novembre 2020”, ma dichiarandone appunto “l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, compensando inoltre integralmente le spese del giudizio ed ordinando che la sentenza venga “eseguita dall’autorità amministrativa”.

sentenza n. 0210/22021 del 19 febbraio 2021, dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 novembre 2020
Sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 novembre 2020

In un comunicato, redatto dagli avvocati che hanno portato avanti la causa, viene scritto che “il TAR Lazio dichiara quindi l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni. La logica ed inevitabile conseguenza – specificano gli avv.ti delegati da Vaccipiano – è molto semplice: il nuovo Governo Draghi non potrà non conformarsi alla inequivocabile pronunzia del TAR Lazio, adottando un nuovo provvedimento che tenga conto della dichiarata illegittimità dell’obbligo imposto ai bambini di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina durante l’orario di lezione”.

Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole hanno poi aggiunto una spiegazione dettagliata della sentenza affermando che:

  1. “sotto un primo profilo, il TAR ha riconosciuto la ‘perplessità’ delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico poste a sostegno della scelta espressa nel DPCM impugnato”. Infatti “il TAR evidenzia come l’amministrazione abbia trascurato le ‘valutazioni tecnico-scientifiche’ contenute negli atti istruttori, così finendo con l’esercitare in modo non corretto il potere tecnico-discrezionale che alla stessa spetta in modo esclusivo, incorrendo nelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere;
  2. sotto un secondo profilo il TAR Lazio ha considerato fondata la censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi;
  3. sotto un terzo profilo, ritiene la sentenza che sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell’OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità – appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all’art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute”.


sentenza n. 021022021 del 19 febbraio 2021, dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 novembre 2020
Sentenza n. 021022021 del 19 febbraio 2021, dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 novembre 2020

Il dPCM 3 novembre 2020 all’art. 1 comma 9, lett. s) prevede quanto segue:

  • s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in  presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza…


art. 1 comma 9 lett. s del DPCM del 3 novembre 2020
art. 1 comma 9 lett. s del DPCM del 3 novembre 2020

L’associazione Vaccipiano nel suo comunicato si è felicitata per il successo ottenuto ricordando quanto segue: “Il gruppo di genitori ricorrenti e molti liberi sostenitori (da cui abbiamo raccolto oltre un centinaio di donazioni), ha impugnato tale disposizione con l’aiuto dei nostri legali di fiducia a cui oggi dobbiamo i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti. In barba a chi non vedeva margini per un’azione legale! Attraverso le micro donazioni, un team legale meraviglioso e alla nostra buona volontà siamo riusciti a presentare un ricorso al TAR e a ricorrere in appello al Consiglio di Stato. Questa sentenza è il frutto di tutto il nostro impegno e dedizione per una lotta in cui abbiamo creduto profondamente”.

L’associazione però scrive anche di fare attenzione perché “questa sentenza non annulla l’obbligo di indossare le mascherine ai banchi di scuola“.

Poi viene spiegato all’interno del comunicato che “è in vigore il DPCM 14 Gennaio 2021, il quale, sebbene riporta lo stesso identico articolo 1 comma 9s dichiarato illegittimo, formalmente non è il DPCM impugnato”. Ma che comunque “tale disposizione è illegittima ed il TAR ha provveduto ad informare il governo, il quale, a sua volta è costretto a prenderne atto”.

Vaccipiano aggiunge inoltre che gli avvocati che li hanno assistiti “hanno provveduto a mandare una diffida ai diversi organi interessati da questa sentenza affinché tale risultato sia recepito” e che ora bisogna “aspettare che il governo si adegui alla sentenza.

La Prima Sezione del TAR Lazio – come scrive l’associazione – ha affermato importanti principi che sconfessano l’operato del governo e che pare opportuno condividere:

  • l’efficacia temporale talmente limitata dei DPCM non permette di garantire il diritto di difesa costituzionalmente garantito;
  • L’amministrazione ha trascurato le “valutazioni tecnico-scientifiche” contenute negli atti istruttori, inclusi i verbali del CTS, incorrendo in eccesso di potere.
  • Il Governo ha violato il principio di precauzione, il quale deve prevedere una valutazione scientifica che sia la più completa possibile, nonché  comprensiva, nel presente caso, anche degli  effetti collaterali derivanti dall’uso inadeguato e fuori contesto delle mascherine  come quello rappresentato da un loro uso prolungato e continuativo nelle scuole anche  in condizioni di staticità e distanziamento sociale.
  • La disposizione impugnata era profondamente incoerente con la linea del DPCM stesso, il quale imponeva la prescrizione generalizzata dell’uso delle mascherine all’impossibilità di garantire il distanziamento; come affermato dallo stesso CTS (in atti istruttori), l’imposizione della mascherina dovrebbe essere l’extrema ratio da attuarsi soltanto in caso non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto. Lo stesso CTS ha affermato più volte che Il distanziamento fisico rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico.

Anche l’avv. Mauro Sandri ha commentato dai suoi canali quest’ultima sentenza, scrivendo che è stata “abolita la norma che prescrive l’obbligo delle mascherine fino alla terza media”.

L’avv. internazionalista dice che la norma “è stata riproposta negli ulteriori DPCM ed è valevole anche attualmente”, ma che “in sostanza tutti gli alunni da 6 a 13 sono esentati dall’obbligo e, visto il provvedimento che statuisce l’illegittimità integrale della norma, anche durante le ore di ricreazione. La sentenza è immediatamente esecutiva”.

Sandri però in un altro commento rapporta la sentenza del 19 febbraio con quella precedente (ne abbiamo già parlato con l’avv. Giordano del COMICOST), dove invece sono intervenuti oltre 900 genitori, e scrive che “l’interpretazione dei colleghi che hanno patrocinato la causa i quali hanno fatto presente che la norma abolita è relativa al DPCM di novembre, nel frattempo scaduto, è ovviamente corretta dal punto di vista formale. Tuttavia la declaratoria di illegittimità dell’obbligo delle mascherine per gli studenti fino alla terza media compresa, dispiega i suoi effetti sostanziali, de plano, su qualsiasi provvedimento successivo di contenuto analogo perché la statuizione inserisce il merito della misura e, prescinde, pertanto, dall’eventuale ricollocazione della stessa norma in altro dPCM”.

“Mentre – continua Sandri – quindi, la sentenza precedente dei 1000 intervenuti affermava che il governo ‘dovrà’ dal 5 marzo evitare di varare una norma che imponga le mascherine a scuola, quindi, comunque era già risolutiva da quella data, questa sentenza, a parere del sottoscritto, come sopra motivato, è immediatamente esecutiva nell’ampio raggio che delinea”.

Andrea Ippolito



 

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