Resta in vigore l’ordinanza del sindaco Carmine Lo Sapio che, per tutelare la salute pubblica a fronte della preoccupante situazione epidemiologica registrata a Pompei, aveva sospeso le attività didattiche per tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.


Nei giorni scorsi il ricorso al TAR per chiedere l’annullamento dell’ordinanza e la riapertura delle scuole. Ritornare in aula per le lezioni in presenza non è stata ritenuta una decisione avallabile dal Tribunale Amministrativo Regionale che ha respinto l’istanza cautelare, riconoscendo la validità della scelta del primo cittadino anche a fronte dei dati regionali che “riportano il Comune di Pompei tra quelli attenzionati in quanto soggetti a incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale, il che sembra di per sé giustificare la disposta misura restrittiva temporanea”.

Il decreto del Tar riporta inoltre che: “Considerato che, ad ulteriore sostegno dell’ordinanza, il Comune di Pompei evidenzia la rilevata emersione di principi di focolai in ambito scolastico, come segnalati dalle competenti autorità sanitarie”.


Di seguito il testo integrale del decreto della Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania:

N. 00348/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00736/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Salvo, Angelo Castelluccio, Michela Antolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pompei, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza comunale recante sospensione delle attività didattiche nel Comune di Pompei fino al 28 febbraio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorrenti hanno impugnato l’Ordinanza meglio indicata in epigrafe, chiedendone la sospensione in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini e gradi di scuola fino al 28 febbraio 2021;

Ritenuto, preliminarmente, che la vigenza del DPCM 14 gennaio 2021 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell’ordinanza impugnata;



Considerato che l’Ordinanza impugnata sembra trovare fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala locale (come ricavata dalla nota dell’unità di crisi regionale in data 9 febbraio 2021, espressamente richiamata nell’atto impugnato, e, in particolare, tabella 1 allegata, consultabile sul sito internet regionale e costituente, in ragione della sua capillare diffusione in ambito regionale, fatto notorio utilizzabile nel presente giudizio), che effettivamente evidenzia l’aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi per il Comune di Pompei, assai superiore a quello riscontrabile in altri comuni della Campania e comunque alla media regionale, con riguardo specifico ai dati relativi alla popolazione studentesca (nella inquietante percentuale del 251%);

Considerato che il principio di precauzione obbliga le Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525 e sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495);

Rammentato, ancora, che il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo il segnalato percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate, presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6250/2013; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., n. 581/2015; Cons. Stato, sez. IV, n. 1240/2018);

Considerato che la richiamata nota dell’unità di crisi regionale contiene un modello previsionale di “alert” sulla base di dati riferiti alla diffusione del virus nelle fasce d’età scolare, riferiti ai singoli contesti territoriali ed evidenzianti, per quanto rileva nella presente sede, percorsi strategici nei setting di interesse pandemico graduati sulla base della gravità del fenomeno, al fine di evitare non consentite generalizzate misure restrittive, in quanto tali sproporzionate rispetto alla finalità di tutela della salute;



Considerato che – in disparte la condivisibilità, sul piano scientifico, delle risultanze e delle strategie evidenziate nella detta nota e la intrinseca provvisorietà delle sue conclusioni, destinate a confrontarsi con i necessari continui adattamenti derivanti dallo sviluppo delle conoscenze e dalla verifica dei risultati – la richiamata relazione dell’Unità di crisi regionale costituisce indubbiamente, allo stato, un’organica base operativa per le decisioni riservate agli Amministratori dei singoli contesti territoriali, onde evitare, per un verso, la valorizzazione di dati estemporanei, generici o privi di basi oggettive e, per altro, la difformità di comportamenti ingeneranti disparità di trattamento tra amministrati;

Considerato che la ordinanza impugnata trova tra l’altro fondamento nei detti dati, che riportano il Comune di Pompei tra quelli attenzionati in quanto soggetti a incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale, il che sembra di per sé giustificare la disposta misura restrittiva temporanea;

Considerato che, ad ulteriore sostegno dell’ordinanza, il Comune di Pompei evidenzia la rilevata emersione di principi di focolai in ambito scolastico, come segnalati dalle competenti autorità sanitarie;

Considerato, sotto altro profilo, che la durata temporanea della misura sindacale, disposta fino al 28 febbraio 2021, esclude l’emergenza di un pregiudizio “di estrema gravità e urgenza”, presupposto per la concessione dell’invocata tutela monocratica, a fronte della rilevata esigenza di tutela della salute, vieppiù in presenza di rischi connessi alla notoria emergenza di nuove “varianti” virali;

Ritenuto, inoltre, che, nelle more, le attività scolastiche possono essere assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza;

Considerato, per tutto quanto precede, di dover respingere l’istanza cautelare così come proposta;

Considerato di dover fissare l’udienza per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare come in dispositivo;

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 23 febbraio 2021.

 Il Presidente Maria Abbruzzese



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