Sanzione di 900 mila euro a Servizio Energetico Italiano per attivazioni non richieste di fornitura luce e gas

Da luglio 2022 la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 900 mila euro a Servizio Energetico Italiano per attivazioni non richieste di fornitura luce e gas. L’istruttoria dell’Antitrust ha infatti permesso di accertare che, da luglio 2022, la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione degli articoli 20 e 26 lett. f in combinato disposto con l’articolo 66 quinquies del Codice del consumo.

Inoltre Servizio Energetico Italiano in alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, violando così gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.

Queste condotte scorrette hanno causato il mancato rispetto, a seguito dell’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, dell’obbligo di garantire ai consumatori sia il ripristino del contratto con il precedente fornitore, sia il diritto a rimanere indenni in relazione agli eventuali importi fatturati.

Apprendiamo dal testo del provvedimento che dai documenti ispettivi acquisiti a campione risulta, infatti, che SEI ha ricevuto oltre mille reclami per attivazioni non richieste. Relativamente alla fase di contatto invece, i consumatori denunciano di essere stati contattati dagli agenti di SEI attraverso il canale telefonico, con modalità manifestamente pretestuose, essendosi ad esempio presentati come operatori dell’attuale fornitore del cliente, dipendenti dell’ARERA o di imprecisati enti di tutela dei consumatori e avendo chiesto la conferma dei dati personali, per poi utilizzarli nella registrazione relativa al consenso telefonico. Inoltre, si legge ancora di utilizzo di registrazioni artefatte, nelle quali la persona che fornisce i dati personali e presta il consenso non sarebbe il cliente contrattualizzato o le parole pronunciate da quest’ultimo sarebbero campionate o inserite in una conversazione diversa da quella effettivamente svoltasi.

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