Torre del Greco, demolite ville abusive nel Parco Nazionale del Vesuvio

Primo caso: demolizione di opere abusive in via Cappella Bianchini n. 17

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, considerata una delle priorità della Procura della Repubblica, si è proceduto all’esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
L’intervento ha riguardato diverse opere abusive realizzate nel comune di Torre del Greco, in via Cappella Bianchini n. 17, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Opere demolite

Le opere oggetto di demolizione consistevano in:

  • un manufatto in muratura di circa 80 mq, con telaio in ferro, copertura in lamiera coibentata e chiusure perimetrali intonacate;

  • un terrazzo annesso di circa 16 mq, con pavimentazione in cotto, muri di delimitazione in blocchi di lapillo cemento alti circa un metro, completi di intonaco, pitturazione e mattoni in cotto;

  • una tettoia di circa 16 mq e altezza di 3,10 m, realizzata con struttura portante in ferro e copertura in lamiera coibentata, completa di grondaia e gocciolatoio;

  • un ulteriore manufatto in muratura di 9 mq e altezza media di 2,20 m, con copertura in tegole di cotto, intonaci, pitturazione, porta in ferro, vano finestra con infisso e cancellata in ferro, adibito a deposito.

Tutti i manufatti erano destinati a uso residenziale e ricadevano in un’area sottoposta a numerosi vincoli:

  • Vincolo Paesaggistico-Ambientale: dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/39, con D.M. del 20 gennaio 1964;

  • Vincolo Sismico: classificazione in Zona sismica 2 dal 7 marzo 1981, ai sensi della Legge 64/1974;

  • Zona Rossa ad alto rischio vulcanico, disciplinata dalla Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003;

  • Rischio idrogeologico, secondo il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno;

  • Zona E3 del PUC: aree agricole periurbane;

  • Zona di paesaggio C2 del Parco Nazionale del Vesuvio: paesaggio agrario del Vesuvio meridionale e orientale;

  • Zona P.I. di Protezione Integrale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. 4 luglio 2002.

Finalità e modalità dell’intervento

L’esecuzione della demolizione, disposta dall’Autorità Giudiziaria, è stata effettuata per dare corso a una sentenza risalente all’anno 2006.
L’intervento si inserisce nella più ampia strategia di tutela del territorio, con funzione repressiva – per il ripristino delle condizioni ambientali violate – e preventiva, volta a scoraggiare ulteriori abusi edilizi.

La demolizione è stata eseguita in regime di autodemolizione dal proprietario del manufatto abusivo, senza ricorrere alle somme già stanziate dal Parco Nazionale del Vesuvio, in virtù del protocollo d’intesa siglato con la Procura della Repubblica.

Secondo caso: demolizione di un manufatto abusivo in II traversa Cupa Bianchini n. 5

Un ulteriore ordine di demolizione del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, ha riguardato un’altra costruzione irregolare situata in II traversa Cupa Bianchini n. 5, anch’essa all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Descrizione del manufatto

Il fabbricato abusivo, di circa 80 mq, era costituito da un piano terraneo di forma quadrangolare con un piccolo patio antistante l’ingresso e un balcone della cucina sullo stesso profilo del corpo principale dell’edificio.
L’immobile era destinato a uso residenziale e realizzato in assenza dei necessari titoli abilitativi edilizi.

Vincoli e classificazioni urbanistiche

Anche in questo caso, l’area era soggetta a una serie di vincoli normativi e ambientali, tra cui:

  • Vincolo Paesaggistico-Ambientale (Legge 1497/39, D.M. 20 gennaio 1964);

  • Vincolo Sismico (Zona sismica 2, Legge 64/1974, dichiarazione del 7 marzo 1981);

  • Zona Rossa ad alto rischio vulcanico (Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003);

  • Rischio idrogeologico (Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno);

  • Zona E3 del PUC (aree agricole periurbane);

  • Zona di paesaggio C2 (paesaggio agrario del Vesuvio meridionale e orientale);

  • Zona P.I. di Protezione Integrale (Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, D.M. 4 luglio 2002).

Esecuzione della condanna

La demolizione è stata eseguita per dare corso a una condanna relativa a una sentenza del 2009.
Anche in questo caso, grazie alla costante attività di sensibilizzazione svolta dalla Procura della Repubblica, il proprietario dell’immobile abusivo ha provveduto alla rimozione autonoma delle opere.
L’intervento è stato completato senza l’impiego dei fondi pubblici già predisposti dal Parco Nazionale del Vesuvio, in base al protocollo d’intesa stipulato con la Procura.

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