Arriva il punto definitivo da parte della giustizia per la tragedia che costò la vita al rocciatore Vincenzo Esposito, avvenuta quasi dieci anni fa.
Dichiarato inammissibile il ricorso presentato da L.M., il colono che aveva incaricato i lavori di pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada della Valle dei Mulini. In questo modo sono state confermate tutte le decisioni già prese nei precedenti gradi di giudizio.
Con la sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione diventano quindi definitive sia la condanna a due anni di carcere per omicidio colposo, sia le disposizioni di risarcimento a favore dei familiari della vittima.
Responsabilità e sicurezza sul lavoro
Il riconoscimento della responsabilità del committente è ora definitivo anche per le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il 2 settembre 2016 avvenne la tragedia.
Il 34enne Vincenzo Esposito, esperto operaio rocciatore, stava lavorando insieme a un collega sulla parete rocciosa che sovrasta un fondo agricolo in via Castello, a Gragnano.
Durante le operazioni precipitò nel vuoto da un’altezza superiore ai 25 metri. L’impatto fu fatale e non gli lasciò scampo.
Dinamica dell’intervento
L’intervento non era stato affidato alla società per cui Esposito lavorava abitualmente, ma era stato condotto direttamente tra il rocciatore e L.M., affittuario e colono del fondo interessato dai lavori.Questo è quello che emerse dalle prime indagini.
Durante quel periodo di ferie, Esposito stava comunque svolgendo l’attività e utilizzava attrezzature appartenenti alla propria dotazione professionale.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito e ora definitivamente confermata dalla Cassazione, il colono rivestiva il ruolo di committente dell’opera e, in quanto tale, era tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori incaricati e a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Prime contestazioni e giudizio di primo grado
La violazione era stata individuata dal Tribunale di Torre Annunziata, che aveva contestato all’imputato di non aver effettuato le necessarie verifiche preventive e di non aver predisposto adeguate misure organizzative e di coordinamento per un’attività considerata ad alto rischio.
La difesa aveva sostenuto, nel ricorso presentato alla Suprema Corte, che Esposito operasse come lavoratore autonomo e che quindi non potessero essere attribuiti al committente gli obblighi tipici del datore di lavoro. Una tesi però respinta dai giudici di legittimità.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione, nelle motivazioni della sentenza, evidenzia come lo stesso colono, già pochi giorni dopo l’incidente, avesse dichiarato al pubblico ministero di aver affidato l’incarico di pulizia del costone roccioso, dietro compenso, a Vincenzo Esposito e a un collega.
Un elemento che, secondo i giudici, conferma la sua qualità di committente. Il primo motivo di ricorso è stato quindi rigettato.
I giudici hanno ritenuto particolarmente rilevante il passaggio in cui si esclude che la comprovata esperienza professionale della vittima possa esonerare il committente dalle proprie responsabilità.
Responsabilità confermate e risarcimenti
Al contrario, è stata considerata decisiva la scelta di affidare un intervento complesso e ad alto rischio a singoli lavoratori, senza il supporto organizzativo dell’azienda specializzata per cui Esposito operava, elemento che rafforza il profilo di responsabilità contestato.
I lavoratori impegnati sul costone, seppur rocciatori esperti, non potevano beneficiare di quel livello di organizzazione, coordinamento e sicurezza che soltanto una struttura aziendale sarebbe stata in grado di garantire.
Lo ha evidenziato il giudice di primo grado, che aveva già sottolineato questo aspetto nella sua decisione. La moglie e i tre figli, tutti minorenni quando è avvenuto il decesso, eredi di Vincenzo Esposito, hanno ottenuto una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 125 mila euro, in attesa della quantificazione definitiva del danno in sede civile.
La sentenza rende definitive anche le statuizioni civili. Nel processo si era costituita parte civile anche la Cgil, rappresentata dall’avvocato Aldo Avvisati. “Sono state accolte pienamente le tesi difensive da noi esposte, tese a far emergere le violazioni alle disposizioni di legge”, queste le parole del legale.
Lucia Pia Mandara









