Il vuoto lasciato dalla scomparsa del sindaco non può tradursi in una paralisi istituzionale. A Pompei il principio della continuità amministrativa prevale sulle contestazioni politiche: il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha stabilito che il vicesindaco subentrato per impedimento permanente esercita tutti i poteri del primo cittadino, incluso il diritto di voto in Consiglio comunale. Con l’ordinanza n. 473/2026, depositata l’11 febbraio 2026, la Prima Sezione del Tar ha respinto la domanda cautelare proposta contro una serie di deliberazioni approvate tra il 22 dicembre 2025 e il 19 gennaio 2026, consolidando, in questa fase, la legittimità dell’operato del sindaco facente funzioni Andreina Esposito dopo il decesso di Carmine Lo Sapio.
Il ricorso contro il voto del vicesindaco
Al centro del contenzioso vi è la posizione di Andreina Esposito, assessore e vicesindaco chiamata ad assumere le funzioni di sindaco a seguito della morte del primo cittadino Carmine Lo Sapio.
Otto consiglieri comunali di opposizione – Salvatore Caccuri, Angelo Calabrese, Luisa De Angelis, Stefano De Martino, Domenico Di Casola, Alberto Robetti, Michele Troianiello, Marino Veglia – insieme al segretario del Pd Alfonso Coccoli e all’ex consigliere comunale Alfonso Conforti, hanno presentato ricorso chiedendo l’annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nelle sedute del 22 e 29 dicembre 2025 e in quelle successive fino al 19 gennaio 2026.
Secondo i ricorrenti, il vicesindaco subentrato non avrebbe potuto esprimere il proprio voto in aula in quanto, a loro avviso, privo di una piena investitura politica. Nel mirino del ricorso non solo le deliberazioni consiliari, ma anche:
- i verbali della conferenza dei capigruppo
- i verbali della commissione consiliare permanente Affari istituzionali
- il decreto di convocazione del Consiglio del 29 dicembre 2025
- i pareri dirigenziali espressi dal segretario generale Vittorio Martino e dal dirigente del Settore Affari finanziari
Una contestazione ampia, che investiva l’intero iter procedimentale delle sedute consiliari svoltesi nella fase immediatamente successiva al decesso del sindaco.
La decisione del Tar Campania
Il Tar Campania, Prima Sezione, con l’ordinanza n. 473/2026, ha respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso privo del necessario fumus boni iuris.
Nel provvedimento si legge che «il ricorso non si presenta assistito dal necessario fumus boni iuris, apparendo infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui non potrebbe esprimere il proprio voto in Consiglio comunale l’assessore che abbia assunto la carica di vicesindaco a seguito del decesso del sindaco».
Per i giudici amministrativi, dunque, la tesi secondo cui il vicesindaco non potrebbe votare in Consiglio comunale in caso di impedimento permanente del sindaco è priva di fondamento normativo.
L’ordinanza respinge la richiesta di sospensione degli atti, compensando le spese tra le parti costituite e nulla disponendo nei confronti dei controinteressati non costituiti.
L’articolo 53 del Testo unico degli enti locali
Il Collegio richiama espressamente l’articolo 53, commi 1 e 2, del Testo unico degli enti locali, che distingue tra impedimento temporaneo e impedimento permanente del sindaco, includendo in quest’ultima ipotesi anche il decesso del titolare della carica.
Secondo la formulazione normativa, in caso di impedimento permanente il vicesindaco «assume le funzioni del sindaco».
Un’espressione che, per il Tar, non si limita a indicare una mera sostituzione formale, ma comporta l’esercizio pieno delle prerogative proprie della carica. Nell’ordinanza si precisa che, in tale ipotesi, «il vicesindaco assume senz’altro le “funzioni del sindaco”, per cui non si limita a sostituirlo, ma ne esercita con pienezza le prerogative, tra cui non potrebbe quindi escludersi quella di esprimere il proprio voto in Consiglio comunale».
Il diritto di voto in aula rientra dunque tra le prerogative esercitabili dal sindaco facente funzioni.
Il precedente del Consiglio di Stato
A sostegno dell’interpretazione adottata, il Tar richiama un parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 14 giugno 2001 n. 501, relativo ai pieni poteri del vicesindaco nel periodo di reggenza fino alla convocazione dei comizi elettorali.
Nel parere si afferma che «nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce» e che, sul piano sistematico, «la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa».
Il Consiglio di Stato aveva inoltre chiarito che, diversamente opinando, «ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l’ente nel suo insieme», mentre la legge ha voluto evitare «che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di governo dell’ente».
Da qui la conclusione secondo cui la «automatica investitura del vicesindaco è stata ritenuta idonea ad assicurare la piena funzionalità dell’ente», in una logica di stabilità e continuità dell’azione amministrativa.
Le conseguenze per il Comune di Pompei
Sul piano amministrativo, la decisione rafforza la legittimità delle deliberazioni approvate con il voto del sindaco facente funzioni nelle sedute del 22 e 29 dicembre 2025 e in quelle successive fino al 19 gennaio 2026.
Il rigetto della sospensiva non chiude il giudizio nel merito, che resta pendente, ma segna un passaggio rilevante nella fase cautelare. Per il Tar, il vicesindaco subentrato per impedimento permanente non esercita poteri ridotti o provvisori: al contrario, assume integralmente le funzioni e le prerogative del primo cittadino fino alle nuove elezioni.
Nel caso di Pompei, ciò significa che Andreina Esposito, in qualità di sindaco facente funzioni, può esercitare il diritto di voto in Consiglio comunale e adottare gli atti necessari alla gestione dell’ente, in coerenza con il principio di piena funzionalità dell’amministrazione comunale.
Il pronunciamento in sede cautelare offre un indirizzo interpretativo chiaro sul ruolo del vicesindaco in caso di impedimento permanente del sindaco, ribadendo che la legge mira a garantire stabilità e continuità all’azione di governo dell’ente locale anche in presenza di eventi traumatici come la scomparsa del primo cittadino.









