La storia delle elezioni comunali di Sorrento del 2020 arriva al suo epilogo solo ora, dopo anni di ricorsi e pronunce giudiziarie. Al centro della vicenda, un candidato dichiarato incandidabile, una consultazione elettorale regolarmente svolta e una battaglia legale protrattasi nel tempo. Con la sentenza pronunciata il 29 gennaio 2026, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha messo un punto fermo, intervenendo sulla questione delle spese di giudizio e chiarendo che l’esito elettorale non poteva considerarsi affatto scontato.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando parzialmente la sentenza del Tar Campania, limitatamente al capo relativo alle spese processuali. I giudici di secondo grado hanno disposto la compensazione integrale delle spese, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d’appello, riconoscendo la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni affrontate. La pronuncia non incide sull’assetto politico, ma interviene sul piano giuridico, chiarendo i presupposti della decisione di improcedibilità adottata dal Tar.
La vicenda trae origine dall’ammissione, alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, della candidatura a sindaco di Marco Fiorentino, successivamente dichiarato incandidabile ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 235 del 2012. I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento della Commissione elettorale circondariale, sostenendo che l’incandidabilità avrebbe dovuto estendersi non solo al candidato, ma anche alle liste collegate e, di conseguenza, all’intera consultazione elettorale.
Il Tar Campania, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della definizione del procedimento civile sull’incandidabilità, poi concluso dalla Cassazione, aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel frattempo, infatti, era intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale. Secondo i giudici di primo grado, lo scioglimento con atto presidenziale determinava la cessazione automatica del mandato di tutti i consiglieri comunali, rendendo priva di utilità pratica qualsiasi pronuncia sulla validità della proclamazione.
Il Tar aveva inoltre escluso che l’esito delle elezioni sarebbe cambiato in assenza della candidatura contestata, ritenendo possibile ricostruire con ragionevole certezza la volontà dell’elettorato. Proprio questo passaggio viene però smentito dal Consiglio di Stato. Secondo i giudici d’appello, la ricostruzione del Tar era erronea perché fondata esclusivamente sui dati del ballottaggio. La valutazione corretta, invece, avrebbe dovuto considerare anche i risultati del primo turno.
Al primo turno, Marco Fiorentino aveva ottenuto 1.865 voti, un dato superiore allo scarto di voti registrato tra i due candidati più votati. Un risultato che, se attribuito a uno di essi, avrebbe potuto evitare il ballottaggio e potenzialmente ribaltare il risultato elettorale. Per il Consiglio di Stato non è quindi possibile procedere a un esame atomistico del solo ballottaggio. Inoltre, l’eventuale esclusione del candidato avrebbe inciso anche sulla composizione delle liste, considerato il legame inscindibile tra candidatura a sindaco e presentazione delle liste.
La decisione non comporta la riapertura delle urne, anche perché il consiglio comunale è stato successivamente sciolto dopo l’arresto del sindaco Massimo Coppola e il successivo commissariamento del Comune. Tuttavia, nella valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ragioni dei ricorrenti non fossero infondate. Da qui la conclusione: spese di giudizio integralmente compensate, sia in primo grado sia in appello, in ragione della complessità e della peculiarità della vicenda.









