L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”.
Nell’ordinanza firmata oggi (n. 98 del 19/12/2020) sono previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale.
Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:
1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);
2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche;
3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C;
5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”;
6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.
>>> LEGGI L’ORDINANZA REGIONALE n.98 <<<
Quindi niente zona gialla, la Campania rimarrà zona arancione. Saranno valide le limitazioni imposte per la suddetta colorazione nel Dpcm dello scorso 3 dicembre, con alcune eccezioni, e le misure contenute nell’ordinanza regionale del 10 dicembre scorso relative ai controlli sugli arrivi nelle stazioni e nell’aeroporto di Napoli Capodichino e il divieto di spostamenti nelle seconde case, anche se ubicate sul territorio regionale.
Restano aperti i negozi di vendita al dettaglio fino alle 21. Porte chiuse all’accesso ai tavoli invece per bar, locali e ristoranti, che potranno servire d’asporto fino alle 22, mentre resta senza vincoli d’orario la consegna a domicilio.
Previste restrizioni sulla vendita delle bibite: vietata la vendita d’asporto di qualsiasi tipo di bevanda – fatta eccezione per l’acqua – dopo le 11 del mattino.
Inoltre non si potrà consumare ne cibi ne bibite in strade e luoghi pubblici per tutto l’arco della giornata. Questo renderà impossibile assembramento che solitamente si creano durante le vigilie.
Rimangono vietati gli spostamenti fuori dal comune di residenza, tranne che per motivi lavorativi, sanitari o di comprovata necessità. All’interno dei confini comunali sarà comunque consentita la circolazione senza autocertificazione.
L’ordinanza cesserà la sua validità dal 24 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore il decreto legge nazionale emanato dal governo.
Viene inoltre fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre autorità competenti “di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cosiddetta movida” e “l’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.